Reg. CE n° 43/2009
Omissis.....
Articolo 92
Periodi di divieto della pesca del
tonno rosso
1. La pesca del tonno rosso praticata
da grandi pescherecci con
palangari pelagici di lunghezza
totale superiore a 24 metri è
vietata nell'Atlantico orientale
e nel Mediterraneo nel periodo dal
1o giugno al 31 dicembre.
In deroga al primo comma, nella
zona delimitata ad ovest dal
meridiano 10° O e a nord dal
parallelo 42° N, la pesca in
questione è vietata per detti
pescherecci dal 1o febbraio al
31 luglio.
2. La pesca del tonno rosso con
il cianciolo è vietata
nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo
nel periodo dal 15
giugno al 15 aprile.
3. La pesca del tonno rosso praticata
da tonniere con lenze a
canna e da imbarcazioni con lenze
trainate è vietata nell'Atlantico
orientale nel periodo dal 15 ottobre
al 15 giugno.
4. La pesca del tonno rosso praticata
da pescherecci da traino
pelagici è vietata nell'Atlantico
orientale nel periodo dal
15 ottobre al 15 giugno.
5. La pesca ricreativa e la pesca
sportiva del tonno rosso sono
vietate nell'Atlantico orientale
e nel Mediterraneo nel periodo dal
15 ottobre al 15 giugno.
Articolo 93
Pesca ricreativa e sportiva del
tonno rosso
Gli Stati membri destinano, nell'ambito
dei contingenti assegnati
loro nell'allegato ID, un contingente
specifico di tonno rosso alla
pesca ricreativa e sportiva.
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